Art. 69.
           (Indennita' per una volta tanto per i militari)

  Il  militare  che  abbia  contratto infermita' o riportato lesioni,
dipendenti  da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa
alla  legge  18  marzo  1968,  n.  313,  ha  diritto,  all'atto della
cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale,
a  un'indennita'  per  una  volta  tanto  in misura pari a una o piu'
annualita'  della  pensione  di  ottava  categoria, con un massimo di
cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
  E'  consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la
pensione  o  l'assegno  rinnovabile  per  infermita' ascrivibile alla
tabella  A  annessa  alla  legge  18  marzo  1968,  n.  313.  Le  due
attribuzioni  si  effettuano  distintamente,  ma  l'ammontare dei due
trattamenti   non  potra'  in  alcun  caso  superare  la  misura  del
trattamento  complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le
infermita'   classificate  alla  tabella  B  fossero  state  ascritte
all'ottava categoria della tabella A.