Art. 70. (Aggravamento) Nei casi di aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le quali sia gia' stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato puo' altresi' in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perche' le infermita' o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita' o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno gia' riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita. Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69. Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi. Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dello assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo. Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e' attribuito nella forma della pensione. Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.