Art. 71.
                    (Criteri di classificazione)

  Ai  fini  dell'assegnazione  a  categoria  di pensione in base alla
tabella  A  annessa  alla  legge  18  marzo  1968, n. 313, la perdita
anatomica  o  funzionale  dell'arto sinistro o di segmenti di esso e'
equiparata  alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di
segmenti di esso.
  Le  "Avvertenze  alle  tabelle  A  e B", di cui alla legge 18 marzo
1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio
1971, n. 585.
  Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano con effetto non
anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971,
n. 585.