Art. 72. 
                  (Coesistenza di piu' infermita') 
 
  Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni  ascrivibili  a
categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa  alla  legge
18 marzo 1968, n. 313, all'invalido  compete,  per  il  complesso  di
esse, il trattamento di pensione in base alla categoria  che  risulta
dal cumulo  delle  infermita'  o  lesioni  medesime,  secondo  quanto
previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta. 
  Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due,  il  trattamento
complessivo e determinato aggiungendo alla categoria  alla  quale  e'
ascritta l'invalidita' piu' grave  quella  risultante  dal  complesso
delle altre infermita' o lesioni, in base a  quanto  stabilito  dalla
tabella F-1 di cui al precedente comma.