Art. 72. (Coesistenza di piu' infermita') Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta. Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.