Art. 73.
                  (Perdita dell'organo superstite)

  Qualora  il  dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al
servizio  da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
perda  in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite,
la  pensione  privilegiata  o  l'assegno rinnovabile spettano in base
alla  categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante
dalla lesione dei due organi.
  Lo   stesso   trattamento   compete  all'invalido  che,  dopo  aver
conseguito  la  pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o
funzionale  di  uno  degli  organi  pari,  venga  a perdere per causa
estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
  Le  indennita'  dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o
da  privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti
da  fatti  di  servizio,  sono detratte dall'importo della pensione o
dell'assegno  nei  modi  stabiliti  dall'art. 35 della legge 18 marzo
1968,  n.  313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro,
ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
  Nei  casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione
o  l'assegno  decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.