Art. 74. (Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo) Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e' aumentata dell'aliquota indicata negli articoli 59 e 60, con un minimo di aumento corrispondente a: quindici ventottesimi, se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; tredici trentunesimi, se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; tredici trentatreesimi, se ufficiali subalterni della Arma aeronautica, ruolo naviganti; ventidue quarantesimi, se ufficiali generali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico; diciotto quarantesimi, se ufficiali superiori o inferiori del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico; diciotto quarantacinquesimi, se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; dodici quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; dieci quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 46.400 se piloti e lire 35.100 se specialisti. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.