Art. 74.
(Computo dell'indennita' di aeronavigazione,    di    volo    e    di
                           paracadutismo)

  Per  gli  ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di
volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le
relative  indennita',  la pensione privilegiata di prima categoria e'
aumentata  dell'aliquota  indicata  negli  articoli  59  e 60, con un
minimo di aumento corrispondente a:
    quindici    ventottesimi,   se   ufficiali   generali   dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti;
    tredici trentunesimi, se ufficiali superiori o capitani dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti;
    tredici   trentatreesimi,  se  ufficiali  subalterni  della  Arma
aeronautica, ruolo naviganti;
    ventidue   quarantesimi,   se   ufficiali   generali   del  genio
aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico;
    diciotto  quarantesimi,  se  ufficiali  superiori o inferiori del
genio   aeronautico,   ruolo   ingegneri,   o   del  Corpo  sanitario
aeronautico;
    diciotto quarantacinquesimi, se ufficiali dell'Arma aeronautica,
    ruolo  specialisti,  o  del  genio  aeronautico, ruolo assistenti
    tecnici;
dodici quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti;
    dieci  quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica,
ruolo specialisti.
  Per  i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di
cui  sopra  e' stabilito nella misura di lire 46.400 se piloti e lire
35.100 se specialisti.
  L'aumento  della  pensione  di  categoria  inferiore  alla prima e'
determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la
  prima  categoria,  le percentuali di cui al secondo comma dell'art.
  67.
In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio    percepito,    aumentato    dell'ultima   indennita'   di
aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.