Art. 76.
                 (Allievi delle accademie militari)

  La  pensione  privilegiata  spettante  agli allievi delle accademie
militari  provenienti  dai  sottufficiali  e'  determinata in base al
grado  che  essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e
al  trattamento  economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso
qualora  fossero  rimasti  in  servizio  nella  posizione di stato di
sottufficiale.
  Per  gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza
e  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai
sottufficiali,  la  pensione  privilegiata  e' determinata in base al
grado  e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia
di pubblica sicurezza.