Art. 79.
        (Opzione per trattamento a carico di Governi esteri)

  Nei  casi  di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con
le  norme  vigenti  in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale
indennita'  che  possa  loro  spettare  a carico dei Governi di detti
territori,  rispettivamente  in  luogo  del  trattamento privilegiato
diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.