Art. 80.
                        (Servizio di guerra)

  Il  servizio  di  guerra  o attinente alla guerra non da' titolo al
trattamento  privilegiato  ordinario,  salva  l'attribuzione  di tale
trattamento  in  funzione di quello di guerra nei casi previsti e con
le  modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di
guerra.
  Qualora  la  lesione  o  l'infermita'  per  la  quale e' chiesto il
trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in
tempo  di  guerra,  la  pronuncia  sul  diritto a tale trattamento e'
emessa   dopo   che   il  Ministero  del  tesoro  abbia  con  proprio
provvedimento  negato  il trattamento pensionistico di guerra perche'
il  servizio  che  ha  determinato  la  lesione o l'infermita' non e'
considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
  Ai  fini  dell'applicazione  del precedente comma, il provvedimento
del   Ministero  del  tesoro  e'  adottato  anche  se  la  lesione  o
l'infermita'  sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art.
89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.