Art. 80. (Servizio di guerra) Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra. Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche' il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e' considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.