Art. 49.
                   Istituti di ricerca scientifica
         Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

  Ai  fini  della  ricerca  scientifica e della sperimentazione o per
indagini   richieste   dalla   autorita'  giudiziaria,  gli  istituti
d'istruzione  universitaria  ed  i titolari di laboratorio di ricerca
scientifica  e  sperimentazione,  all'uopo  riconosciuti  idonei  dal
Ministero  della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  da  parte  del  Ministro  per  la
sanita',  previa  determinazione  dei quantitativi predetti. Di detti
quantitativi  deve  essere  dato  conto al Ministero della sanita' in
qualsiasi  momento  ne  venga  fatta richiesta, nonche' con relazione
scritta  annuale  contenente  la  descrizione  delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa.
  Il  responsabile  della detenzione e dell'uso scientifico assume in
entrata  la  sostanza  e  si  munisce, ai fini della registrazione di
scarico,  delle  dichiarazioni  rilasciate  dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
  Le  persone  autorizzate  sono  obbligate  ad  annotare in apposito
registro   vidimato   dall'autorita'  sanitaria  locale  le  seguenti
indicazioni:
    a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
    b)  la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata
e in giacenza;
    c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate  e  l'indicazione  dei prodotti ottenuti e delle quantita'
residue.
  I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti
con  l'ammenda  sino  a  lire cinquecentomila, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato.