Art. 29. Riconoscimento ed iscrizioni Le associazioni venatorie sono libere. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento. Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali gia' riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso. E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria.