Art. 29. 
                    Riconoscimento ed iscrizioni 
 
  Le associazioni venatorie sono libere. 
  Le associazioni istituite per atto  pubblico  possono  chiedere  di
essere  riconosciute  agli  effetti  della  presente  legge,  purche'
posseggano i seguenti requisiti: 
    a) abbiano finalita' ricreative, formative e tecnico-venatorie; 
    b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile 
    organizzazione  a  carattere  nazionale,  con   adeguati   organi
periferici; 
    c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore  a  un
quindicesimo  del  totale  dei  cacciatori  calcolato   dall'Istituto
centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno  precedente
alla presentazione della domanda di riconoscimento. 
  Le associazioni di cui  al  secondo  comma  sono  riconosciute  con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di  concerto  con
il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4. 
  Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge,  la
Federazione  italiana  della  caccia  e  le  associazioni   venatorie
nazionali gia' riconosciute ed operanti  ai  sensi  dell'articolo  35
della legge 2 agosto 1967, n. 799. 
  Le  associazioni  nazionali  riconosciute  sono   sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per
il riconoscimento,  il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste,
sentito il comitato di cui all'articolo 4,  dispone  con  decreto  la
revoca del riconoscimento stesso. 
  E' vietata l'iscrizione a piu' di una associazione venatoria.