Art. 30. Compiti delle associazioni venatorie riconosciute Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono: a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi; b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi; c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5; d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche; e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia; f) a proporre alle autorita' di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie; g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.