Art. 30.
          Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

  Le  associazioni  venatorie  riconosciute, oltre agli altri compiti
loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:
    a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;
    b)  a  promuovere  e  diffondere  fra  i cacciatori una coscienza
venatoria  consapevole  delle  esigenze di difesa della fauna e degli
ambienti   naturali,   anche   a  mezzo  di  adeguate  iniziative  ed
interventi;
    c)  a  collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia,
con  gli  organi  dello  Stato e delle regioni e con gli enti da esse
delegati ai sensi dell'articolo 5;
    d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;
    e)  a  divulgare  tra  i cacciatori la conoscenza delle leggi che
regolano  l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto
uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
    f)   a   proporre   alle   autorita'  di  pubblica  sicurezza  il
riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;
    g)   a   curare   l'aggiornamento   professionale  delle  guardie
volontarie venatorie.