Art. 91.
Rinvio delle norme disciplinari
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I,
Capo IV della Parte III del decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in
attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente
ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive,
entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti
regoleranno con apposita sequenza contrattuale l'intera materia.
Sezione II
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario