Art. 92.
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo
costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e
responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalita' i
compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarita';
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attivita' amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione, nonche' agevolare le procedure ai sensi
del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con
le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a
principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di
coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita'
scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita' lavorative, ancorche' non remunerate, in periodo di
malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene
che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto
sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione
previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale;
n) assicurare l'integrita' degli alunni secondo le attribuzioni
di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e
dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
propri interessi finanziari o non finanziari.