Art. 93.
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del
presente contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione,
previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non
puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi entro venti giorni da quando il soggetto competente per
la contestazione, di cui al successivo art. 94, e' venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti e'
convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dall'accadimento del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per
la difesa del dipendente, la sanzione e' applicata nei successivi
quindici giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente scolastico,
ai fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, e'
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi
giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte
dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come
perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al
capo XII del presente CCNL.