Art. 94.

                             Competenze

    1.  Il  rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono
inflitti dal dirigente scolastico.
    2.  La  sospensione  dal  lavoro  e dalla retribuzione fino ad un
massimo  di  dieci  giorni,  il  licenziamento  con  preavviso  e  il
licenziamento  senza  preavviso  sono inflitti dal Direttore generale
regionale.