Art. 94. Competenze 1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico. 2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.