Art. 94.
Competenze
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono
inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un
massimo di dieci giorni, il licenziamento con preavviso e il
licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.