Art. 95.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni, in relazione alla gravita' della mancanza ed in
conformita' di quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo
n. 165/2001, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di piu' lavoratori in accordo tra
loro.
2. La recidiva in mancanze gia' sanzionate nel biennio di
riferimento comporta una sanzione di maggiore gravita' tra quelle
previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i
superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti
o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal
bilancio della scuola e destinato ad attivita' sociali a favore degli
alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della
sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari
o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi
o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della liberta' di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o
a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di
applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate
esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino
grave incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravita';
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi,
calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanne passate in giudicato:
1) di cui art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per i reati di cui agli articoli 316 e 316-bis del
codice penale;
2) quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
3) per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge
n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non
consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia
obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere
data la massima pubblicita' mediante affissione in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo' essere sostituita con altre.