Art. 96.

    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

    1.  Nel  caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti,
commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il
procedimento   disciplinare   ed   inoltra  la  denuncia  penale.  Il
procedimento  disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva.  Analoga  sospensione  e'  disposta anche nel caso in cui
l'obbligo  della  denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato.
    2.  Al  di  fuori  dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione   venga   a   conoscenza   dell'esistenza   di   un
procedimento  penale  a  carico  del  dipendente per i medesimi fatti
oggetto  di  procedimento  disciplinare,  questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva.
    3.  Fatte  salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della
legge  n.  97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni
da   quando   l'amministrazione   ha  avuto  notizia  della  sentenza
definitiva   e   si   conclude  entro  centoventi  giorni  dalla  sua
riattivazione.
    4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90  giorni  da  quando  l'amministrazione ha avuto
notizia   della  sentenza  definitiva  e  deve  concludersi  entro  i
successivi centoventi giorni dalla sua riattivazione.
    5.  L'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'art. 95, come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lettera f) e 8,
lettere c)  e d),  non  ha  carattere  automatico,  essendo correlata
all'esperimento  del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
    6.  In  caso  di assoluzione si applica quanto previsto dall'art.
653  c.p.p.  Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
    7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
    8.   In   caso   di   sentenza  irrevocabile  di  condanna  trova
applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
    9.  Il  dipendente  licenziato  ai  sensi  dell'art. 95, comma 8,
lettera f)  e  comma 9,  lettere c) e d), e successivamente assolto a
seguito  di  revisione  del  processo,  ha  diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede  o  in  altra  su  sua  richiesta,  anche in soprannumero, nella
medesima   qualifica   e  con  decorrenza  dell'anzianita'  posseduta
all'atto del licenziamento.
    10.   Il   dipendente   riammesso   ai   sensi  del  comma 9,  e'
reinquadrato,  nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora
sia  intervenuta  una nuova classificazione del personale. In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.