Art. 96.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti,
commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare gia' avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla
sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della
legge n. 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni
da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro centoventi giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e'
riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi centoventi giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 95, come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lettera f) e 8,
lettere c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art.
653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8,
lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta
all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e'
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui e'
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora
sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.