Art. 97.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della liberta'.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva
alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, puo' essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio
per i reati indicati dall'art. 58 del decreto legislativo n.
267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto
previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% della retribuzione fondamentale
di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonche' gli assegni
del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell'art. 92, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita' sara' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso sara' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o
per prestazioni di carattere straordinario, nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di
diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo
le procedure vigenti alla data del loro inizio.