Art. 98.

                   Comitato paritetico sul mobbing

    1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica
nell'ambito  del  contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o
da   dipendenti   nei   confronti   di   altro   personale.  Esso  e'
caratterizzato  da  una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi  e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un'afflizione  lavorativa  idonea  a  compromettere  la salute e/o la
professionalita'  e  la  dignita' del dipendente sul luogo di lavoro,
fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
    2.  In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare   l'evenienza   di  tali  comportamenti;  viene  pertanto
istituito,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto,  uno  specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio
scolastico regionale con i seguenti compiti:
      a) raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e
qualitativo del fenomeno;
      b) individuazione   delle   possibili  cause,  con  particolare
riferimento  alla  verifica  dell'esistenza di condizioni di lavoro o
fattori   organizzativi   e   gestionali   che   possano  determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
      c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle
situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
      d) formulazione  di  proposte  per la definizione dei codici di
condotta.
    3.   Le  proposte  formulate  dai  comitati  sono  presentate  al
Direttore  regionale  per  i  connessi  provvedimenti,  tra  i  quali
rientrano,  in  particolare,  la  costituzione  e il funzionamento di
sportelli   di   ascolto   nell'ambito   delle  strutture  esistenti,
l'istituzione  della  figura  del consigliere/consigliera di fiducia,
nonche'   la   definizione   dei   codici  di  condotta,  sentite  le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
    4.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione del fenomeno, i
comitati  valutano  l'opportunita'  di attuare, nell'ambito dei piani
generali   per  la  formazione,  idonei  interventi  formativi  e  di
aggiornamento  del  personale,  che  possono  essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
      a) affermare   una   cultura  organizzativa  che  comporti  una
maggiore  consapevolezza  della  gravita'  del  fenomeno  e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
      b) favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dipendenti
attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali,  anche  al  fine  di  incentivare  il  recupero della
motivazione  e  dell'affezione  all'ambiente  lavorativo da parte del
personale.
    5.  I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente
designato  da  ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente    CCNL    e   da   un   pari   numero   di   rappresentanti
dell'Amministrazione.    Il    presidente    del    comitato    viene
alternativamente  designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione
ed  il  vicepresidente  dai  componenti  di parte sindacale. Per ogni
componente  effettivo  e'  previsto  un  componente  supplente. Ferma
rimanendo  la  composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte
anche  un  rappresentante  del  comitato  per  le  pari opportunita',
appositamente  designato  da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attivita' dei due organismi.
    6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operativita' dei
comitati   e   garantiscono   tutti  gli  strumenti  idonei  al  loro
funzionamento.  In  particolare  valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dagli
stessi.  I  comitati  sono  tenuti  a  redigere una relazione annuale
sull'attivita' svolta.
    7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la  durata  di  un  quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi.   I   componenti   dei   comitati   possono  essere  rinnovati
nell'incarico per un sola volta.