Art. 98.
Comitato paritetico sul mobbing
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica
nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o
da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso e'
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalita' e la dignita' del dipendente sul luogo di lavoro,
fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio
scolastico regionale con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o
fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle
situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di
condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al
Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di
sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia,
nonche' la definizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno, i
comitati valutano l'opportunita' di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravita' del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarieta' dei dipendenti
attraverso una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione
ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni
componente effettivo e' previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte
anche un rappresentante del comitato per le pari opportunita',
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attivita' dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operativita' dei
comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli
stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale
sull'attivita' svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.