Art. 99.
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio
atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del
27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al
n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in
materia. Dell'atto cosi' adottato i Direttori generali regionali
danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.