Art. 99.

Codice  di  condotta  relativo  alle  molestie sessuali nei luoghi di
                               lavoro

    1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio
atto,  al  codice  di  condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella  lotta  contro  le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto   dalla   raccomandazione   della  Commissione  europea  del
27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al
n.  1  del  presente  contratto  per  fornire linee guida uniformi in
materia.  Dell'atto  cosi'  adottato  i  Direttori generali regionali
danno  informazione  preventiva  alle  OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.