Art. 56. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato da consiglio di facolta' tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associate estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati. Nella prima applicazione del presente decreto, in luogo del professore associato, puo' far parte della commissione un professore incaricato.