Art. 58. 
        Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari 
 
  Nella prima applicazione del presente decreto  sono  inquadrati,  a
domanda, nel ruolo dei ricercatori  universitari,  quali  ricercatori
confermati, previo giudizio di idoneita': 
    a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5  del  decreto-legge
1° ottobre 1973, n. 580,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; 
    b) i titolari di assegni biennali  di  formazione  scientifica  e
didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766; 
    c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno  accademico
1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e  24  febbraio
1967, n. 62; 
    d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal
Consiglio nazionale delle  ricerche  e  da  altri  enti  pubblici  di
ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 
70 e  successive  modifiche,  nonche'  dall'Accademia  nazionale  dei
lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa; 
    e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola  superiore
di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,  compresi  i  non
titolari di assegni di formazione scientifica e didattica; 
    f) i titolari di borse o assegni, di formazione  o  addestramento
scientifico e didattico o comunque  denominati,  purche'  finalizzati
agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati  dal  consiglio  di
amministrazione sui bilanci universitari,  anche  se  provenienti  da
donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati,  ed
assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso; 
    g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori  incaricati
supplenti; 
    h) i lettori  assunti  con  pubblico  concorso  o  a  seguito  di
delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al  31
ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  1978,  n.  817,
convertito  in  legge  19  febbraio  1979,  n.  54  che,  al  momento
dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino
aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; 
    i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso  o
a seguito di delibera nominativa  del  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'  per  motivate  esigenze  delle  cliniche  e   degli
istituti di cura universitari. 
  Hanno  titolo  di  partecipare  al  giudizio   di   idoneita'   gli
appartenenti alle categorie di cui al precedente comma,  che  abbiano
svolto la loro attivita' in una  o  piu'  delle  qualifiche  elencate
presso  una  sede  universitaria  per  almeno  due  anni  anche   non
consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31
ottobre 1979  che  si  intendono  realizzati  anche  con  periodi  di
effettivo servizio di almeno  sei  mesi  in  ciascuno  dei  due  anni
accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto
universitario nelle predette categorie da almeno un  anno  accademico
che si intende realizzato con un periodo di servizio  di  almeno  sei
mesi alla data del 31 ottobre 1979. 
  Tale periodo si considera decorrente per i  vincitori  di  pubblici
concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria. 
  Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio  militare  di
leva non pregiudica il  diritto  di  partecipazione  al  giudizio  di
idoneita'. 
  Per l'inquadramento nel ruolo  del  ricercatore  si  prescinde  dal
requisito  della  cittadinanza  italiana.  Per  gli   aventi   titolo
all'inquadramento si richiede un titolo di  studio  equivalente  alla
laurea italiana.