Art. 59. 
                        Giudizi di idoneita' 
 
  Il Ministro della  pubblica  istruzione  bandisce  due  tornate  di
giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere
vincolante del Consiglio universitario nazionale. 
  La prima tornata e' bandita  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata e'  bandita
entro diciotto mesi dallo stesso termine ed  e'  riservata  a  coloro
che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il
giudizio di idoneita'. 
  Le domande per la partecipazione ai giudizi  di  idoneita'  debbono
essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando  al
rettore della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto  la
sua attivita' e per il gruppo di  discipline  nell'ambito  del  quale
l'attivita' stessa sia  stata  esplicata.  Ogni  candidato  non  puo'
presentare piu' di una domanda. 
  I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli  incarichi  e  le
supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo  alla  ammissione  al
giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31
ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi,
a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. 
  Se l'interessato non presenta domanda per partecipare  al  giudizio
di idoneita' alla prima tornata, il relativo rapporto e'  risolto  di
diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini. 
  Tale rapporto e' ugualmente risolto di diritto per coloro  che  non
superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal
giorno  successivo  a  quello  di  approvazione  degli   atti   della
commissione. 
  Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima  o  ad
entrambe  le  tornate   di   giudizi   hanno   titolo,   a   domanda,
all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120. 
  Per  coloro  che  hanno  conseguito  l'idoneita',  il  rapporto  e'
prorogato fino all'inquadramento di ruolo. 
  Resta ferma la validita', ai fini della partecipazione ai  giudizi,
delle domande presentate precedentemente all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, purche' corrispondenti ai  requisiti  previsti  nel
presente decreto. 
  E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta. 
  L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio  nazionale  delle
ricerche e' trasferito sul  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
istruzione a decorrere dal 1° novembre 1979.