Art. 61.
                      Commissioni giudicatrici

  Per  la  formulazione  dei  giudizi  di idoneita' sono nominate con
decreto  del  rettore presso le singole facolta' apposite commissioni
giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo
disciplinare,  di  cui  almeno  uno  ordinario,  tra  i  quali uno e'
designato  dal  consiglio  di facolta' e due sono estratti a sorte su
terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori
delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.