Art. 62. Formulazione del giudizio di idoneita' La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.