ART. 42.
                 (Comitato tecnico-amministrativo).

  Nella    Universita'    degli    studi   della   Basilicata,   fino
all'insediamento   del   relativo  consiglio  di  amministrazione  le
attribuzioni  demandate  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge e di
regolamento  al  consiglio  medesimo  sono  esercitate da un comitato
tecnico-amministrativo   nominato   dal   Ministro   della   pubblica
istruzione, composto dai seguenti membri:
    a)  tre  professori  ordinari, di cui due designati dal Consiglio
universitario  nazionale  e uno designato dal Ministro della pubblica
istruzione;
    b) due rappresentanti della Regione;
    c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
  Del  comitato  fa anche parte con funzioni di presidente il rettore
dell'Universita'.  Fino  all'elezione  del  rettore la presidenza del
comitato  spetta al professore ordinario designato dal Ministro della
pubblica istruzione.