ART. 42.
(Comitato tecnico-amministrativo).
Nella Universita' degli studi della Basilicata, fino
all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le
attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato
tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica
istruzione, composto dai seguenti membri:
a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio
universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica
istruzione;
b) due rappresentanti della Regione;
c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore
dell'Universita'. Fino all'elezione del rettore la presidenza del
comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della
pubblica istruzione.