ART. 45.
(Inizio dei corsi di laurea).
In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di
attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi
della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di
privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del
consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato
tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro
mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi
di laurea di cui ai precedenti articoli.