ART. 45. (Inizio dei corsi di laurea). In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.