ART. 45.
                    (Inizio dei corsi di laurea).

  In  relazione  alle  disponibilita'  edilizie,  di arredamento e di
attrezzature  didattiche  e scientifiche dell'Universita' degli studi
della  Basilicata,  assicurate  anche  da  parte  di enti locali e di
privati  riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  su proposta del
consiglio  di  amministrazione,  e,  in  sua  mancanza,  del comitato
tecnico-amministrativo,  sentiti  i  consigli di facolta', o, in loro
mancanza,  i  comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi
di laurea di cui ai precedenti articoli.