Art. 100.
(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena
pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)
Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli
effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare
della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che
dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni
economiche del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla
legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le
condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
"Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). -
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo'
disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che
la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila".
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un
unico pagamento".