Art. 102.
(Conversione di pene pecuniarie)
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita'
del condannato si convertono nella liberta' controllata per un
periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore
ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del
condannato, in lavoro sostitutivo.
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione
di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire,
per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando
la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata
della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo
prestato.