Art. 104.
(Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)
Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice
puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se
la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
"Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una
pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria
non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che
non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di
diritto elettorale.
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando
e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due
anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo
135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a
trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di
non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla
condanna conseguono pene accessorie".
"Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona
condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire
quattro milioni.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un
anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata".