Art. 105.
(Lavoro sostitutivo)
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attivita'
non retribuita, a favore della collettivita', da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione
civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del
patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali
convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che puo'
delegare il magistrato di sorveglianza.
Tale attivita' si svolge nell'ambito della provincia in cui il
condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per
settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una
maggiore frequenza settimanale.