Art. 106. 
                   (Esecuzione di pene pecuniarie) 
 
  L'articolo 586 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a  pene
pecuniarie sono  eseguite  nei  modi  stabiliti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti. 
  Per l'esecuzione delle  pene  pecuniarie  pagabili  ratealmente  si
osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso
di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e  la  scadenza
delle singole rate. 
  Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617  e
618. 
  Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto  di  condanna
emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto  con
cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta  e  le  spese
del procedimento entro i cinque giorni successivi alla  scadenza  del
termine per proporre opposizione;  ovvero,  limitatamente  alle  pene
pecuniarie per le quali sia  stato  disposto  il  pagamento  rateale,
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola  rata,
sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. 
  Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il
pagamento della pena rateale, il  pubblico  ministero  o  il  pretore
ordina  la  conversione  della   pena   pecuniaria   per   la   parte
corrispondente. 
  Quando  sono  accertate  la  mancanza  di  pagamento   della   pena
pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se  ne  e'  il  caso,
della  persona  civilmente  obbligata  per  l'ammenda,  il   pubblico
ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. 
  Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del  pubblico
ministero  o  del  pretore,   si   applica   il   secondo   capoverso
dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".