Art. 106.
(Esecuzione di pene pecuniarie)
L'articolo 586 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene
pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti.
Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si
osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso
di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza
delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e
618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna
emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con
cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese
del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene
pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale,
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata,
sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il
pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore
ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte
corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena
pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso,
della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico
ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico
ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso
dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".