Art. 107.
(Determinazione delle modalita' di esecuzione delle pene conseguenti
alla conversione della multa o dell'ammenda)
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette copia del provvedimento di conversione della pena
pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato.
Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso,
dispone l'applicazione della liberta' controllata o lo ammette al
lavoro sostitutivo; determina altresi' le modalita' di esecuzione
della liberta' controllata a norma dell'articolo 62.
Il magistrato di sorveglianza determina le modalita' di esecuzione
del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove
occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le
disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione del
lavoro sostitutivo e' immediatamente trasmessa all'ufficio di
pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in
mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente.
Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli
64, 65, 68 e 69.