Art. 108.
(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla
conversione della multa o della ammenda)
Quando e' violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
liberta' controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro
sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la
parte di liberta' controllata o di lavoro sostitutivo non ancora
eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto,
a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente
inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte
del condannato delle prescrizioni impostegli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti,
provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma,
osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione e' trasmessa al
pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di
carcerazione.