Art. 109.
(Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)
Dopo l'articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni
pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o
di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie,
sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito,
qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento
contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".