Art. 111.
(Disposizioni transitorie)
Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai
reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la
pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della
reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della
presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la
sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato
della sentenza.