Art. 112.
(Perdono giudiziale)
L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da
minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che
si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire
tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il
perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia
nel giudizio".