Art. 113.
(Aumento delle pene pecuniarie)
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale
o dalle leggi speciali, nonche' le sanzioni pecuniarie comminate per
le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per
effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per
cinque.
Sono altresi' moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate
per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947
e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in
vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre
1970 sono moltiplicate per tre.
Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo
il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle
leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti,
la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire
quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono
elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.