Art. 114.
(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le
sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come
sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a
lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate,
rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
violazioni finanziarie.