Art. 116.
(Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)
Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende
inflitte a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi e'
soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione o vigilanza,
e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento
di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta
al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era
tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al
condannato le disposizioni dell'articolo 136".
"Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il
pagamento delle multe e delle ammende). - Gli enti forniti di
personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province
ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne
abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in
rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca
violazione degli obblighi inerenti alla qualita' rivestita dal
colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona
giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del
condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non puo' essere adempiuta, si applicano al
condannato le disposizioni dell'articolo 136".