Art. 40. (Inquadramento) Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35. Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, puo' chiedere, con le modalita' stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. Si applicano al personale cosi' inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II, della presente legge. Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo articolo 42. La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull'attivita' svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.