Art. 40.
                           (Inquadramento)

  Il  personale  appartenente  ai  ruoli del Consiglio di Stato ed il
personale  in  servizio  presso  il  Consiglio  di Stato alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'  inquadrato nei ruoli
organici previsti dall'articolo 35.
  I  dipendenti  che  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge  prestino  servizio,  a  qualsiasi  titolo,  da almeno sei mesi
presso  i  tribunali  amministrativi  regionali  possono  chiedere di
essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35.
  Il   personale  in  servizio  da  almeno  quattro  anni  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, addetto alla trattazione di
affari   relativi   al  funzionamento  dei  tribunali  amministrativi
regionali,  puo'  chiedere,  con  le modalita' stabilite dal presente
articolo,   di   essere   inquadrato   nei  ruoli  organici  previsti
dall'articolo  35.  Si  applicano  al  personale  cosi' inquadrato le
disposizioni  di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II,
della presente legge.
  Per  gli  inquadramenti  di  cui ai commi precedenti si applicano i
criteri previsti dal successivo articolo 42.
  La  domanda  di  inquadramento  deve  essere  presentata,  entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, al presidente del tribunale, che la trasmette
alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  corredata  di  una
relazione  sull'attivita'  svolta  dal  richiedente,  dello  stato di
servizio  rilasciato  dall'amministrazione  di  provenienza e di ogni
altro documento utile ai fini dell'inquadramento.