Art. 41.
                  (Commissione per l'inquadramento)

  All'inquadramento  di  cui  all'articolo  precedente  provvede  una
commissione  nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  La  commissione  e'  composta  da  un  presidente  di  sezione  del
Consiglio  di  Stato  o  da un presidente di tribunale amministrativo
regionale,  che  la  presiede,  da  due  consiglieri di Stato, da due
consiglieri  di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati
in  servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore
a primo dirigente.
  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un impiegato in servizio
presso   la   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  con  profilo
professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.