Art. 41. (Commissione per l'inquadramento) All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.