Art. 42.
                     (Criteri di inquadramento)

  La  commissione,  acquisiti  i fascicoli dei dipendenti, unitamente
alle  domande  ed alle relazioni indicate dall'articolo 40, compie le
operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:
    1) determina la qualifica funzionale e il ruolo di inquadramento,
tenendo  conto  della  corrispondente  posizione formale acquisita da
ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;
    2)  determina  l'anzianita'  complessiva  di  ciascun dipendente,
computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso
l'amministrazione  di  provenienza e quello reso presso altri enti ed
uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:
      a)    per   intero,   l'anzianita'   maturata   in   qualifiche
corrispondenti alla qualifica funzionale di inquadramento;
      b)  per  meta', e per non piu' di quattro anni, quella maturata
in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
      3)  stabilisce  la  posizione  che lo stesso dipendente avrebbe
conseguito  con la predetta anzianita' in relazione ai tempi ordinari
di  permanenza  nei  vari  profili  professionali nello stesso ruolo,
previsti dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;
      4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianita' ad anni e le
frazioni superiori a sei mesi come anno intero;
      5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.
    Il  personale non di ruolo e' collocato nel profilo professionale
iniziale   del   ruolo   corrispondente   alla   posizione  acquisita
nell'amministrazione  di provenienza, conservando a tutti gli effetti
l'anzianita' in essa maturata.
  L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto, ove
occorra,  anche  in  soprannumero nei profili professionali dei ruoli
previsti nelle tabelle allegate alla presente legge.
  I  posti  in  soprannumero  previsti  dal  presente  articolo  sono
riassorbiti  con le prime corrispondenti vacanze successive alla data
di entrata in vigore della presente legge.