Art. 42. (Criteri di inquadramento) La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 40, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri: 1) determina la qualifica funzionale e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza; 2) determina l'anzianita' complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando: a) per intero, l'anzianita' maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale di inquadramento; b) per meta', e per non piu' di quattro anni, quella maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore; 3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianita' in relazione ai tempi ordinari di permanenza nei vari profili professionali nello stesso ruolo, previsti dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato; 4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianita' ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno intero; 5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili. Il personale non di ruolo e' collocato nel profilo professionale iniziale del ruolo corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' in essa maturata. L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto, ove occorra, anche in soprannumero nei profili professionali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate alla presente legge. I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.