Art. 43.
              (Criteri di inquadramento dei dirigenti)

  Il  personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una
amministrazione  dello  Stato, compresa quella di segretario comunale
generale  di  prima  o di seconda classe, e' inquadrato nel ruolo del
personale  dirigente,  di  cui  alla tabella B allegata alla presente
legge.
  Il   personale   appartenente  ai  ruoli  ad  esaurimento,  di  cui
all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972,  n.  748,  viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente,
nei  limiti  dei  posti  disponibili  dopo  l'applicazione  del comma
precedente.