Art. 43. (Criteri di inquadramento dei dirigenti) Il personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, e' inquadrato nel ruolo del personale dirigente, di cui alla tabella B allegata alla presente legge. Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.