Art. 44.
         (Conseguimento della qualifica di primo dirigente)

  Il  personale  che al momento dell'entrata in vigore della presente
legge  svolge  le  funzioni  di  segretario  generale  del  tribunale
amministrativo  regionale  o di direttore di segreteria di sezione di
tribunale  amministrativo  regionale  o di incaricato della direzione
dell'ufficio  che  tratta  gli  affari  relativi al funzionamento dei
tribunali  amministrativi  regionali  puo' chiedere, con le modalita'
indicate nell'articolo 40, di essere inquadrato anche in soprannumero
nel  profilo  professionale  di direttore capo aggiunto di segreteria
all'ultima  classe  di stipendio e continua a svolgere le funzioni di
cui e' incaricato.
  Il personale inquadrato a norma del precedente comma puo', inoltre,
conseguire  la  qualifica  di primo dirigente mediante superamento di
apposito  concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale
potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno
dieci anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo, ivi compreso il
servizio  prestato  presso  gli  uffici  di cui al primo e al settimo
comma  del presente articolo, il quale va valutato ad ogni effetto di
legge come proprio di detto ruolo.
  Ai fini del raggiungimento di detta anzianita' si valuta per intero
il  servizio prestato nel ruolo direttivo e per meta' quello prestato
nel ruolo di concetto.
  Le  materie sulle quali vertera' l'esame-colloquio saranno indicate
nei relativi bandi di concorso.
  Il  primo  concorso  sara'  bandito entro il termine massimo di tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  La  commissione  giudicatrice  e'  nominata con le modalita' di cui
all'articolo 41.
  I  benefici  previsti  dal  presente articolo si applicano anche al
personale  in  servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  dirige  il  servizio  di
segreteria  di ciascuna sezione o di ufficio equiparato del Consiglio
di  Stato  oppure  riveste  il  profilo professionale di direttore di
segreteria con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica.
  Il  conseguimento  della  qualifica di primo dirigente disciplinato
nel  presente  articolo  puo'  aver luogo sino alla concorrenza della
dotazione organica stabilita nella tabella B.
  Nei  tre  anni  successivi  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, per la copertura dei posti in organico che rimarranno
scoperti  nella  carriera  dirigenziale  a  seguito dell'applicazione
delle  norme di cui ai commi secondo e settimo del presente articolo,
si  applica  la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n.
583.