Art. 44. (Conseguimento della qualifica di primo dirigente) Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato della direzione dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali puo' chiedere, con le modalita' indicate nell'articolo 40, di essere inquadrato anche in soprannumero nel profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultima classe di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui e' incaricato. Il personale inquadrato a norma del precedente comma puo', inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo, ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui al primo e al settimo comma del presente articolo, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detto ruolo. Ai fini del raggiungimento di detta anzianita' si valuta per intero il servizio prestato nel ruolo direttivo e per meta' quello prestato nel ruolo di concetto. Le materie sulle quali vertera' l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso. Il primo concorso sara' bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La commissione giudicatrice e' nominata con le modalita' di cui all'articolo 41. I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione o di ufficio equiparato del Consiglio di Stato oppure riveste il profilo professionale di direttore di segreteria con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica. Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo puo' aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti in organico che rimarranno scoperti nella carriera dirigenziale a seguito dell'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e settimo del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.