Art. 45.
                    (Modalita' di inquadramento)

  L'inquadramento  e'  disposto sulla base degli atti trasmessi dalla
commissione  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed
ha  effetto  economico dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed effetto giuridico dal 1 gennaio 1978.
  Il  personale e' iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale
attribuita   in  sede  di  inquadramento.  Nell'ambito  della  stessa
qualifica  funzionale, l'iscrizione e' effettuata secondo l'ordine di
anzianita'  riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parita'
prevale il criterio della maggiore anzianita' di eta'.
  I  dipendenti  inquadrati  ai  sensi  delle  norme  precedenti sono
dispensati dal sostenere il periodo di prova.