Art. 46. (Passaggio di carriera) Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato, esclusi i dirigenti, puo' chiedere, con le modalita' previste dall'articolo 40, di essere inquadrato nella qualifica funzionale del profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se: 1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 2) abbia lodevolmente esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore. Lo stesso inquadramento puo' essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2). L'esame e' sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 41. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato. Il personale proveniente dagli enti locali puo' chiedere l'inquadramento nella qualifica superiore come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia gia' usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza. L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 della presente legge. Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.