Art. 46.
                       (Passaggio di carriera)

  Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo
appartenente  ad  amministrazioni  dello  Stato, esclusi i dirigenti,
puo'  chiedere, con le modalita' previste dall'articolo 40, di essere
inquadrato  nella  qualifica  funzionale  del  profilo  professionale
corrispondente  alle  mansioni  esercitate qualora tale qualifica sia
superiore   a   quella   spettantegli   ai   sensi  del  primo  comma
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:
    1)  sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso
a  tale  qualifica  ovvero  sia  in  possesso del requisito stabilito
dall'articolo  16,  secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo
27  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077;
    2)  abbia  lodevolmente  esercitato  presso il Consiglio di Stato
ovvero   presso   i  tribunali  amministrativi  regionali,  o  presso
l'ufficio  che  tratta  gli  affari  relativi  al  funzionamento  dei
tribunali  amministrativi  regionali,  per  almeno  un anno, mansioni
proprie della qualifica superiore.
  Lo  stesso  inquadramento puo' essere richiesto, previo superamento
di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno
soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).
  L'esame  e' sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 41.
Per  i  programmi  di  esame  si  applicano le norme in vigore per il
personale del Consiglio di Stato.
  Il   personale   proveniente   dagli   enti  locali  puo'  chiedere
l'inquadramento  nella  qualifica superiore come previsto nel primo e
nel  secondo  comma  del  presente  articolo,  qualora non abbia gia'
usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.
  L'inquadramento  disciplinato nel presente articolo e' disposto con
i  criteri  stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 della
presente legge.
  Il  personale  di  cui  al  presente  articolo  prende  posto nelle
rispettive  qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi
dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.