Art. 47.
        (Personale in servizio presso il Consiglio di Stato)

  Al  personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge si applicano le norme degli
articoli 42 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine
previsto  dall'articolo 40, ultimo comma, al presidente del Consiglio
di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri
corredata  di  una  relazione  sull'attivita' svolta dal richiedente,
dello stato di servizio e di ogni altro documento utile.
  Il  personale  inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 40
non  puo'  essere  assegnato  in servizio ai tribunali amministrativi
regionali se non in base a domanda.
  I  funzionari  dirigenti  del Consiglio di Stato sono inquadrati ad
ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.