Art. 48.
                   (Passaggi di ruolo e concorsi)

  Effettuati  gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli
articoli  40,  43,  44  e  46,  si  provvede alla copertura dei posti
rimasti  scoperti  mediante  personale appartenente ai ruoli speciali
gli   impiegati   ed   operai  dello  Stato,  previsti  dall'articolo
24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
  Successivamente  all'applicazione  di  quanto  disposto  dal  comma
precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente  del  Consiglio  di  Stato,  provvede  a  bandire pubblici
concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo
per  il  numero  di  posti i rimasti disponibili nello stesso profilo
professionale.