Art. 48. (Passaggi di ruolo e concorsi) Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali gli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall'articolo 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti i rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.